Sostanze pericolose

Riepilogo

Sostanze pericolose

Titolo IX:

  • Capo I - ”Protezioni da agenti chimici”: da art. 221 ad art. 232;
  • Capo II - ”Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”: da art. 233 ad art. 245;
  • Capo III - ”Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”: da art. 246 ad art. 265.

Capo I - ”Protezioni da agenti chimici”: da art. 221 ad art. 232

Protezioni da agenti chimici definizioni:
1) Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
2) Agenti chimici pericolosi:
a. Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 03/02/1997 n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
b. Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 13/03/2003 n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente.
3) Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
4) Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
5) Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo, di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXVIII.
6) Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX;
7) Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
8) Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
9) Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.


Capo II - ”Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”: da art. 233 ad art. 245

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni definizioni:
1) Agente cancerogeno:
a. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs 03/02/1997 n. 52, e successive modificazioni;
b. un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 e 2, stabiliti dal D.Lgs 03/02/1997 n. 52, e 14/03/2003 n. 65 e successive modificazioni;
c. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
2) Agente mutageno:
a. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D.Lgs 03/02/1997 n. 52, e successive modificazioni;
b. un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 e 2, in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs 03/02/1997 n. 52, e 14/03/2003 n. 65 e successive modificazioni.
3) Valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato XLIII.


Capo III - ”Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”: da art. 246 ad art. 265

Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto:
Campo di applicazione
Ferme restando quanto previsto dalla legge 27/03/1992 n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate.

Definizioni:
Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a. l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b. la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 77536-73-5;
c. l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d. il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e. la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f. la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6

Valore limite:
Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

 

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