Protezione da atmosfere esplosive

Riepilogo

Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XI:

  • Capo I: da art. 287 ad art. 288;
  • Capo II: da art. 289 ad art. 296;
  • Capo III: art. 297

Campo di applicazione:
Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite dall’articolo 288.
Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
Il presente titolo non si applica:
Alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
All’uso di apparecchi a gas di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15/11/1996, n. 661;
Alla produzione, manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
Alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25/11/1996, n. 624;
All’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi interministeriali tra i quali il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la norma comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Definizioni:
Atmosfera esplosiva: una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
Condizioni atmosferiche: condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

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