Esposizione ad agenti biologici
Riepilogo
Esposizione ad agenti biologici
Titolo X:
- Capo I: da art. 266 ad art. 270;
- Capo II: da art. 271 ad art. 278;
- Capo III: da art. 279 ad art. 281;
- Capo IV: da art. 282 ad art. 286.
Definizioni:
a) Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie e intossicazioni.
b) Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
c) Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Gli stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un rischio serio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.