Attrezzature munite di video terminali
Riepilogo
Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VII:
- Capo I: da art. 172 ad art. 173;
- Capo II: da art. 174 ad art. 177;
- Capo III: art. 178.
Campo di applicazione:
Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) Ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) Ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) Ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzo da parte del pubblico;
d) Alle macchine calcolatrici, i registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e) Alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Definizioni:
a) Videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) Lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.